Nuovo Decreto Certificati Bianchi: cosa cambia

I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono uno strumento di incentivazione che premia il risparmio energetico conseguito tramite interventi di efficienza. Ogni TEE equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (1 TEP).

Il meccanismo, gestito dal GSE, obbliga i distributori di energia a conseguire annualmente specifici obiettivi di riduzione dei consumi, acquistando o generando TEE tramite progetti approvati. Possono accedervi imprese, ESCo e soggetti pubblici o privati che realizzano interventi conformi alle schede tecniche e ai criteri del DM MASE 21 luglio 2025.

Il decreto introduce aggiornamenti significativi rispetto alla normativa precedente (2021–2024), semplificando le procedure, ampliando le tipologie di intervento ammissibili e rafforzando il ruolo del GSE nella gestione dei progetti.

Un quadro più stabile e chiaro

Il nuovo decreto definisce la programmazione dei TEE fino al 2030, superando la logica dei rinnovi a breve termine. Gli obblighi di risparmio energetico per i distributori di energia elettrica e gas vengono aggiornati con valori progressivi, garantendo maggiore prevedibilità per le aziende che investono in efficienza energetica.

Il GSE assume piena responsabilità per l’istruttoria, la verifica e la gestione dei progetti, in collaborazione con ENEA per gli aspetti tecnici.

Le principali differenze rispetto al passato

Rispetto al quadro 2021–2024, il nuovo decreto introduce diversi cambiamenti sostanziali:

1. Orizzonte temporale ampliato

La programmazione si estende al 2030, con obiettivi più ambiziosi ma anche con meccanismi più flessibili per il riconoscimento dei titoli (TEE). Questo consente alle imprese di pianificare interventi strutturali con orizzonte pluriennale.

2. Nuove tipologie di interventi ammissibili

La Tabella 1 del decreto elenca molte nuove categorie di intervento, tra cui:

  • Sistemi di automazione e controllo intelligente;
  • Digitalizzazione dei processi produttivi;
  • Impianti ORC per il recupero energetico;
  • Riqualificazioni profonde di edifici industriali (“deep retrofit”);
  • Sistemi di illuminazione LED con gestione automatizzata;
  • Recupero calore da processi industriali e rigassificazione GNL.

In generale, vengono premiati gli interventi che combinano efficienza energetica, digitalizzazione e monitoraggio.

3. Progetti aggregati tra più soggetti

Il DM prevede che interventi di diversi soggetti possano essere aggregati in unico progetto se riconducibili alla stessa tipologia e se il risparmio energetico annuo complessivo non supera le 50 TEP. Tutti i titolari sottoscrivono un contratto tipo, che riconosce i TEE direttamente al soggetto proponente. Raggruppamenti temporanei di impresa o forme associate di soggetti privati possono costituire il soggetto titolare del progetto, a condizione che ciascun componente contribuisca all’investimento. È previsto un mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti per operare in nome e per conto di tutti.

4. Procedure semplificate

Per gli interventi standardizzati (ad esempio, illuminazione, motori elettrici, aria compressa) è previsto un iter più rapido di approvazione, con modelli predefiniti e tempistiche ridotte. Per gli interventi complessi, invece, rimane la procedura a consuntivo, ma con regole di calcolo più chiare e baseline più trasparenti.

5. Nuove regole per la baseline

Per determinare il consumo di baseline, il proponente deve considerare misure dei consumi e delle variabili operative relative ad almeno 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con campionamento giornaliero.

È possibile utilizzare dati di monitoraggio anche successivi all’avvio del progetto, purché rappresentativi delle condizioni ante intervento e senza modifiche impiantistiche. Il proponente deve identificare le variabili operative che influenzano il consumo e misurarle correttamente.

6. Cumulabilità e incentivi

Il decreto chiarisce in modo esplicito i casi in cui i Certificati Bianchi possono essere cumulati con altri incentivi (ad esempio crediti d’imposta o contributi regionali), purché non si superi il 100% del costo dell’investimento.

7. Durata della vita utile

La “vita utile” riconosciuta per il calcolo dei risparmi viene estesa per alcune tipologie di interventi industriali, passando da 5 a 7 anni, a beneficio dei progetti strutturali di medio-lungo periodo.

Un’opportunità per le aziende

Il nuovo decreto rilancia i Certificati Bianchi come strumento concreto per finanziare interventi di efficienza energetica in ambito industriale, civile e terziario.

Le domande per il riconoscimento dei TEE potranno essere presentate al GSE tramite il nuovo portale TEE 2.0 a partire da settembre 2025.

In sintesi, il DM 21 luglio 2025 rappresenta una revisione strutturale del sistema dei Certificati Bianchi: più chiarezza normativa, più interventi ammissibili, maggiore stabilità nel tempo. Per le imprese e le ESCo si apre una nuova fase in cui l’efficienza energetica non è solo un obiettivo ambientale, ma anche un investimento concreto e sostenibile.

Categorie
Tecnico
Data di pubblicazione
22 Gennaio 2026
Tempo di lettura
3 minuti
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