Il decreto-legge n. 131 G.U n.228 del 29-9-2023, ha ridisegnato con decorrenza 01 gennaio 2024 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese a forte consumo energetico.

Dal 1° gennaio 2024 accedono alle agevolazioni per le aziende energivore quelle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad ALTO rischio (vedi allegato 1);
b) operano in uno dei settori a MEDIO rischio (vedi allegato 1);
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 e/o 2023 del precedente schema.

Allegato 1 (settori ad alto e medio rischio)

Non accedono alle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma lettere a), b) e c), si trovano in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea.

Le imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili:

  • le imprese lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 % della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese lettera c), nella misura del minor valore:
    • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali e l’1,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    • per l’anno 2027, tra il 55 % della componente degli oneri generali e il 2,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    • per l’anno 2028, tra l’80 % della componente degli oneri generali e il 3,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Qualora l’impresa lettera b) e c) (fino al 31 dicembre 2028) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti prive di emissione di carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante contratto di approvvigionamento a termine, oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del VAL dell’impresa.

In ciascun anno, i contributi non possono in ogni caso essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica. Le imprese di cui al primo periodo sono tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  1. attuare le raccomandazioni di cui al report di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica almeno del 30% del proprio fabbisogno tramite fonti senza emissione di carbonio;
  3. investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas ad effetto serra.

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Fonti: energylink.it, spinergy.it